Art. 1

All'articolo 31 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3540/85 è aggiunto il seguente comma:

In vigore dal 17 dic 1991
« Tuttavia, fatta salva la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, se l'esemplare di controllo T 5 non è stato presentato entro il termine stabilito, l'autorità competente in possesso della cauzione esamina, nei tre mesi successivi alla scadenza del termine suddetto, se sia possibile considerare soddisfatta l'esigenza principale poiché: a) l'aiuto per i prodotti di cui trattasi è stato versato dallo Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la trasformazione e b) l'importo corrisponde all'importo a cui l'operatore ha diritto e c) è stato presentato un documento dei servizi doganali in cui si accusa ricevuta dell'originale dell'esemplare di controllo T 5, compilato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2823/87. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nel quadro delle lettere a) e b). Fatto salvo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è incamerata se al termine dei tre mesi di cui al primo comma l'esigenza principale non possa essere considerata soddisfatta. »
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