Art. 2
In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 16. (4) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 28.
ALLEGATO
Gruppo Codice NC Designazione delle merci Contingente
1992 1 0102 90 - Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) 910 2 0201 10
0201 20 - Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate 3 0201 30 - Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate disossate
(in tonnellate equivalente peso carcasse) 1 260
Storico versioni
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Proeli:reg:1991:3684:oj#art-2