Art. 2

In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (7) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21. ALLEGATO Prezzi minimi di vendita in ECU/t Cereali Azzorre Madera Frumento tenero panificabile 92,24 92,24 Frumento da foraggio 84,32 84,32 Orzo 84,32 84,32 Frumento duro 149,43 149,43
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