Art. 6
In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.
ALLEGATO
(in tonnellate)
Cereali Azzorre Madera - Frumento da foraggio 5 000 4 000 - Frumento tenero panificabile 17 000 11 000 - Orzo 31 000 10 000 - Frumento duro 2 000 3 000 Totale 55 000 28 000
Termine di consegna: dal 1o gennaio 1992 al 31 luglio 1992.
Gare
- Frumento tenero: Germania, Francia e Portogallo - Frumento duro: Francia, Portogallo e Grecia - Orzo: Francia, Regno Unito e Spagna
Storico versioni
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