Art. 2

In vigore dal 17 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3. (2) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 18. (3) GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 36. (4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 9. ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione) 0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti - 0404 90 altri (7): senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 11 inferiore o uguale all'1,5 % 37,57 0404 90 13 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 27,46 0404 90 19 superiore al 27 % 21,24 superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 31 inferiore o uguale all'1,5 % 37,57 0404 90 33 superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 % 27,46 0404 90 39 superiore al 27 % 21,24 altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 51 inferiore o uguale all'1,5 % 0,3757 per kg (4) 0404 90 53 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,2746 per kg (4) 0404 90 59 superiore al 27 % 0,2124 per kg (4) superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse: 0404 90 91 inferiore o uguale all'1,5 % 0,3757 per kg (4) 0404 90 93 superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % 0,2746 per kg (4) 0404 90 99 superiore al 27 % 0,2124 per kg (4) 0406 Formaggi e latticini: ex 0406 10 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (ad esclusione della ricotta salata e dei formaggi fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora o di capra): ex 0406 10 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse non superiore al 40 %: aventi tenore, in peso, d'acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 % 12,46 altri 4,30 ex 0406 10 80 altri 4,30 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti tipi: 0406 20 10 Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate 10,65 0406 20 90 altri 12,83 0406 30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: 0406 30 10 ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, e eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca 14,08 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 altri 12,83 ex 0406 40 00 Formaggi a pasta erborinata (ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra) 9,44 ex 0406 90 altri formaggi, ad esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra: ex 0406 90 11 destinati alla trasformazione 12,83 altri: ex 0406 90 13 Emmental 14,08 ex 0406 90 15 Gruyère, Sbrinz 14,08 ex 0406 90 17 Bergkaese, Appenzell, Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'or e Tête de moine 14,08 ex 0406 90 19 Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate 10,65 ex 0406 90 21 Cheddar 12,83 ex 0406 90 23 Edam 12,46 ex 0406 90 25 Tilsit 12,46 ex 0406 90 27 Butterkaese 12,46 ex 0406 90 29 Kashkaval 12,46 Feta: ex 0406 90 31 di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora di capra - ex 0406 90 33 altri 12,46 ex 0406 90 35 Kefalotyri 12,46 ex 0406 90 37 Finlandia 12,46 ex 0406 90 39 Jarlsberg 12,46 altri: 0406 90 50 Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti conteneti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra - altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: inferiore o uguale al 47 %: 0406 90 61 Grana Padano, Parmigiano Reggiano - 0406 90 63 Fiore Sardo, Pecorino - ex 0406 90 69 altri 12,46 superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % 12,46 ex 0406 90 93 superiore al 72 %: 4,30 ex 0406 90 99 altri: 4,30 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: 1702 10 lattosio e sciroppo di lattosio (8): 1702 10 90 altri - 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 altri: Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: altri: 2106 90 51 di lattosio - (1) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0249 ecu. (2) Si considerando prodotti destinati all'alimentazione umana i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (GU n. L. 199 del 7. 8. 1979, pag. 1) o del regolamento (CEE) n. 3714/84 della Commissione (GU n. L. 341 del 29. 12. 1984, pag. 65) o da quelli soggetti in Portogallo al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione (GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9) o dal regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag 16). (3) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,2739 ecu. (4) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco. Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi. (5) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco. Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi. (6) L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale a un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,2739 ecu, diminuito di un importo corrispondente al tenore percentuale in saccarosio o altri dolcificanti di 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per l'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco. Se la diminuzione ha per risultato un importo negativo, quest'ultimo deve essere riscosso all'importazione e concesso all'esportazione dallo Stato membro interessato, Spagna e Portogallo esclusi. (7) L'importo compensativo adesione per i prodotti composti di diversi prodotti lattiero-caseari è uguale alla somma degli importi compensativi applicabili a ciascun componente tenendo conto dei quantitativi incorporati. (8) Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54), l'importo compensativo adesione applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti del codice NC 1702 10 90. NB: Per quanto riguarda il latte e la crema di latte, di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti: - il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC; - all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.
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