Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2385/91 è modificato come segue:
In vigore dal 17 dic 1991
1) All', paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« Tuttavia, qualora la natura dell'associazione non consenta di identificare i capi di proprietà dei singoli produttori, nello statuto o regolamento interno dell'associazione deve essere indicato un criterio di ripartizione del patrimonio ovino e/o caprino tra i produttori ai sensi dell', primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90. Il criterio di ripartizione deve corrispondere alla ripartizione degli attivi dell'associazione tra i soci produttori in caso di scioglimento della stessa e viene comunicato all'autorità competente. Il criterio di ripartizione non sarà modificato nel corso delle campagne successive, se non in caso di modifica sostanziale della composizione dell'associazione notificata all'autorità competente per la concessione del premio; tale modifica può derivare:
- dall'adesione di nuovi soci o dalla partenza di vecchi soci,
oppure
- dalla modifica pari o superiore al 10 % della ripartizione degli attivi dei soci dell'associazione, complessivamente.
Nella domanda annua di premio va indicato il numero di pecore attribuite a ciascun produttore in base al criterio suddetto. »
2) All', paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) i soci produttori legati da vincolo di subordinazione ad un altro socio produttore o all'associazione; ».
3) All' è aggiunto il seguente paragrafo:
« 4. Non possono essere considerate associazioni di produttori le associazioni costituite dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3013/89 attraverso il frazionamento del patrimonio ovino di un'azienda preesistente, attuato eventualmente secondo il criterio di ripartizione di cui all', paragrafo 2, qualora siano state costituite principalmente per eludere le disposizioni sui limiti individuali di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89.
Dall'applicazione del primo comma sono esclusi i casi in cui i soci interessati siano in grado di dimostrare una modifica sostanziale della struttura materiale o finanziaria dell'azienda, che possa di per sé giustificare la costituzione di un'associazione di produttori. »
4) All'articolo 3, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
« Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in ordine alla designazione o al riconoscimento dell'autorità locale competente per il rilascio dei certificati di cui al primo comma.
Tali certificati devono indicare:
- il luogo della transumanza,
- le date di arrivo e di partenza degli animali transumanti. »
5) Nell'allegato, i punti IV e V sono sostituiti dai punti IV e V figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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