Art. 1

All'appendice III dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3626/82 è inserito il seguente testo:

In vigore dal 17 dic 1991
« FAUNA MAMMALIA CARNIVORA Ursidae Ursus americanus 7 Canada. » Il punto 5 dell'interpretazione dell'appendice III è modificato come segue: « 5. Agli effetti della Convenzione, a norma dell'articolo I, lettera b, paragrafi ii) e iii), nonché delle risoluzioni n. 24 e n. 18, adottate rispettivamente dalla quarta e dalla sesta Conferenza delle parti, il simbolo ( ), seguito da un numero posto davanti al nome di una specie figurante all'appendice III, serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue: 1 indica parti e prodotti immediatamente riconoscibili, eccetto: a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese), e b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine; 7 indica parti e prodotti immediatamente riconoscibili, eccetto: a) crani, e b) pelli con artigli. » Conseguentemente alla modifica del punto cinque dell'interpretazione dell'appendice III, il simbolo ( 1) deve essere aggiunto alle seguenti specie: « FLORA Gnetaceae Gnetum montanum 1 Nepal Magnoliaceae Talauma hodgsonii 1 Nepal Papaveraceae Meconopsis regia 1 Nepal Podocarpaceae Podocarbus nerifolius 1 Nepal Tetracentraceae Tetracentron sinense 1 Nepal. »
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/3675 — All'appendice III dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3626/82 è inserito il seguente testo: | Portale Normativo