Art. 4

In deroga all'articolo 1 e fatto salvo l'articolo 5, fino al 1o gennaio 1995:

In vigore dal 16 dic 1991
a) la Repubblica francese può limitare nel proprio territorio il cabotaggio a due viaggi sulla via del ritorno diretto, consecutivi ad un trasporto internazionale di merci o di persone, b) la Repubblica federale di Germania può limitare nel proprio territorio il cabotaggio ad un unico viaggio sulla via del ritorno diretto, consecutivo ad un trasporto internazionale di merci o di persone, c) sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i trasporti tra i porti situati all'interno dei «Laender» di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, nonché di Berlino.
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