Art. 2
In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 3) è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN DEN BROEK
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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