Art. 2
In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN DEN BROEK
(1) GU n. C 84 del 28. 3. 1991, pag. 10 e modifica trasmessa il 13 dicembre 1991.
(2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991.
(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 45.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(5) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 9.
(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.
(7) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3898:oj#art-2