Art. 2

In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. C 84 del 28. 3. 1991, pag. 10 e modifica trasmessa il 13 dicembre 1991. (2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991. (3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 45. (4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130. (5) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 9. (6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. (7) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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