Art. 2

In vigore dal 16 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per quanto concerne l': - il punto 3) è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991; - il punto 6) è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 1.
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