Art. 3

In vigore dal 12 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (5) GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 13. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all' del regolamento (CEE) n. 3210/89 (Periodo dal 16 dicembre 1991 al 2 febbraio 1992) Designazione delle merci Codice NC Periodo Pomodori 0702 00 10 I Lattughe a cappuccio 0705 11 90 I Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 11 e 0806 10 15 I Meloni 0807 10 90 I
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