Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come segue:

In vigore dal 6 dic 1991
1) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dai nuovi paragrafi 3 e 4 seguenti: « 3. L'accettazione dei prodotti consegnati è subordinata alla verifica da parte dell'organismo d'intervento che i prodotti in questione sono conformi ai requisiti fissati dal presente regolamento. Se il quantitativo dei prodotti respinti è superiore al 20 % della partita consegnata, tutta la partita viene rifiutata. 4. Se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato. » 2) All'articolo 13, il paragrafo 4 diventa paragrafo 5. 3) All'allegato III, paragrafo 2, lettere c) e d), il testo del primo trattino viene sostituito dal testo seguente: « - taglio della carcassa dopo prosciugamento effettuato nelle condizioni di cui al punto 5. » 4) All'allegato III, paragrafo 5, l'espressione « i prodotti di cui al paragrafo 1 » viene sostituita dall'espressione « i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 ».
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