Art. 2

In vigore dal 2 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. (4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (5) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.
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