Art. 2

In vigore dal 2 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 25 febbraio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3514:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo