Art. 2

In vigore dal 29 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 17. (6) GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 7. ALLEGATO I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI UK 159 Michiel PFZK Urk 220 UK 181 Renate Urk 162 WL 27 Aurora Westdongeradeel 125
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3555 | Portale Normativo