Art. 2
In vigore dal 29 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991. Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato:
- Pescherecci da sostituire:
Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI WL 5 Grietje PEKH Westdongeradeel 221 TX 11 Stormvogel Texel 125 KG 5 Zeearend Kortgene 221 GERMANIA ZX 1
- Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti:
Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI VLI 45 Vertrouwen Vlissingen 221 HA 18 Alk Harlingen 162 SCH 10 Drie Gebroeders PDTG Scheveningen 221 GERMANIA SW 3 Rungholdt DLYA Wyk/Foehr 182
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3553:oj#art-2