Art. 2

In vigore dal 29 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 6. (5) GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 10. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 3664/90 è così modificato: - Peschereccio da sostituire: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI KG 5 Zeearend Kortgene 221 - Peschereccio che sostituisce il peschereccio precedente: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI SCH 10 Drie Gebroeders PDTG Scheveningen 221
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3551 | Portale Normativo