Art. 1
In vigore dal 29 nov 1991
Al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è aggiunta la seguente nota complementare n. 1:
« 1. Sono classificati nelle sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida. Tuttavia questi prodotti possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.
Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 % in peso sul secco secondo il metodo figurante nell'allegato I cifra 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 % in peso sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione. »
Storico versioni
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