Art. 1

In vigore dal 26 nov 1991
La garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica può essere utilizzata nella misura massima del 25 % per l'acquisto e per il trasporto in Unione Sovietica di prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Iugoslavia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia.
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