Art. 1

In vigore dal 25 nov 1991
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, corrispondente al codice NC ex 2917 11 00 e al codice Taric 2917 11 00 * 10, originario dell'India e della Repubblica popolare cinese. 2. L'aliquota del dazio, calcolata in base al prezzo franco frontiera comunitario del prodotto, dazi non corrisposti, è pari al: - 4,4 % per le importazioni di acido ossalico originario dell'India, - 20,3 % per le importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese. 3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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