Art. 4
In vigore dal 25 nov 1991
1. La cauzione di gara prevista all', paragrafo 3, lettera f) è immediatamente svincolata, qualora l'offerta non sia stata accettata o la fornitura non sia stata aggiudicata.
2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:
a) per gli offerenti: il mantenimento dell'offerta fino alla notifica di cui all', paragrafo 3;
b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di fornitura conformemente all'.
Storico versioni
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