Art. 1
In vigore dal 25 nov 1991
1. Fino al 31 dicembre 1991 i dazi residui applicabili alle importazioni nella Comunità dei Dieci a norma degli articoli 75, punto 1 e 243, punto 1 dell'atto di adesione sono totalmente sospesi per i prodotti agricoli elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90.
Sono esclusi dalla sospensione di cui al primo comma i prodotti di cui al capitolo 15 della nomenclatura combinata elencati nell'articolo 94, paragrafo 1 dell'atto di adesione.
2. In caso di ulteriore sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador e del Perù, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3835/90, il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, per tutta la durata della sospensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3416:oj#art-1