Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 137/79 all'articolo 14 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

In vigore dal 21 nov 1991
« 1. Ai fini degli le navi iscritte, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli Stati membri. 2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base ») di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M. »
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