Art. 10
In vigore dal 20 nov 1991
1. Le imprese di sorveglianza designate dai concorrenti - d'intesa con l'organismo d'intervento - prima della presentazione delle offerte, provvedono a prelevare campioni rappresentativi dei quantitivi forniti: all'imbarco della merce nel porto d'esportazione e allo sbarco di essa nel porto di destinazione;
2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento interessato.
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