Art. 2
In vigore dal 20 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 71. (5) GU n. L 223 del 12. 8. 1991, pag. 1.
ALLEGATO I
« ÐÝëëáò 12 15 »
ALLEGATO II
« Reggio Calabria:
1. (*)
2. Anoia, Candidoni, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Melicucco, Molochio, Rosarno, Terranova Sappo Minulio, San Ferdinando.
3. Gioia Tauro, Rizziconi.
Catania:
1. (*)
2. Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, Mazzarrone.
3. Belpasso, Palagonia, Ramacca. »
ALLEGATO III
« ÐÝëëáò:
1. (*) »
Storico versioni
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