Art. 2

In vigore dal 20 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 71. (5) GU n. L 223 del 12. 8. 1991, pag. 1. ALLEGATO I « ÐÝëëáò 12 15 » ALLEGATO II « Reggio Calabria: 1. (*) 2. Anoia, Candidoni, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Melicucco, Molochio, Rosarno, Terranova Sappo Minulio, San Ferdinando. 3. Gioia Tauro, Rizziconi. Catania: 1. (*) 2. Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, Mazzarrone. 3. Belpasso, Palagonia, Ramacca. » ALLEGATO III « ÐÝëëáò: 1. (*) »
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3379 | Portale Normativo