Art. 2
In vigore dal 12 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.
ALLEGATO
Coefficiente applicabile in Spagna
Periodo di applicazione Coefficiente applicabile ai cereali impiegati
per la fabbricazione del whisky spagnolo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992 0,0115
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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