Art. 2

In vigore dal 12 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 2. ALLEGATO Coefficienti applicabili in Irlanda Coefficiente applicabile Periodo di applicazione all'orzo impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (1) ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A 1o luglio 1991 - 30 giugno 1992 0,428 0,308 (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3295 | Portale Normativo