Art. 2
In vigore dal 12 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 2.
ALLEGATO
Coefficienti applicabili in Irlanda
Coefficiente applicabile Periodo di applicazione all'orzo impiegato
nella fabbricazione
di « Irish whiskey »
Categoria B (1) ai cereali impiegati
nella fabbricazione
di « Irish whiskey »
Categoria A 1o luglio 1991 - 30 giugno 1992 0,428 0,308
(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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