Art. 2
In vigore dal 11 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. SIMONS
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 2 e rettifica nella GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 48.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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