Art. 2

In vigore dal 11 nov 1991
1. Il contingente tariffario di cui all', paragrafo 1 è diviso in due parti. 2. La prima parte del contingente, pari a 4 500 tonnellate, è attribuita alla Spagna fino alla data di cui all'. 3. La seconda parte, pari a 1 500 tonnellate, è riservata agli Stati membri diversi dalla Spagna ed è gestita dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantirne l'efficace gestione. L' è applicabile per la gestione di questa seconda parte.
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