Art. 3
In vigore dal 5 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 215 del 26. 7. 1989, pag. 16.
ALLEGATO
a) Varietà di viti raccomandate:
Huxelrebe, Mueller-Thurgau, Reichensteiner, Schonburger, Seyval blanc.
b) Varietà di viti autorizzate:
Auxerrois, Bacchus, Cascade, Chardonnay, Dunkelfelder, Ehrenfelser, Faber, Gutenborner, Kerner, Leon Millot, Madeleine sylvaner, Optima, Ortega, Pinot Noir, Regner, Rulander, Scheurebe, Triomphe, Wrotham pinot, Wuerzer, Zweigeltrebe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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