Art. 2

In vigore dal 4 nov 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 285 del 15. 10. 1991, pag. 9. ALLEGATO 1. Azioni n. (1): 702/91. 2. Programma: 1991. 3. Beneficiario (7): Niger. 4. Rappresentante del beneficiario (2): Office des produits vivriers du Niger (OPVN), BP 474, Niamey, tel. 73 53 31. 5. Luogo o paese di destinazione: Niger. 6. Prodotto da mobilitare: sorgo. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi nota (8). 8. Quantitativo globale: 5 000 t. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (4): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.2.c), II.A.3. Indicazioni in lingua francese. 11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura (9): reso destinazione. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: Entrepôts OPVN, Niamey. 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15 al 30. 11. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 1. 1992. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 10. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 11. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 22. 11 al 6. 12. 1991; c) data limite per la fornitura: 22. 1. 1992 B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 11. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 29. 11 al 13. 12. 1991; c) data limite per la fornitura: 29. 1. 1992. 22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 25. 10. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2854/91 della Commissione (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 70). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131. (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05, - 236 33 04. (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (7) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione. (8) Sorgo destinato all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, privo di odori e di parassiti vivi, conforme ai seguenti requisiti: - tenore massimo di umidità: 14,5 %; - chicchi spezzati: 3 % massimo; - impurità relative ai chicchi: 4 % massimo; - chicchi germinati: 1 % massimo; - altre impurità: 1 % massimo (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti); - tenore massimo di tannino: 0,3 %, calcolato sulla sostanza secca. (9) Il prodotto deve essere condizionato in sacchi prima dell'imbarco.
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