Art. 2
In vigore dal 30 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (6) GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 23. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (8) GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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