Art. 4
In vigore dal 28 ott 1991
Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente, finché il saldo del volume contingentale lo consente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3163:oj#art-4