Art. 1
Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 28 ott 1991
« Articolo 7
1. Il tasso di conversione agricolo nel settore delle carni suine è pari al tasso rappresentativo di mercato determinato conformemente all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85.
2. Tuttavia, qualora l'applicazione del tasso di conversione agricolo di cui al paragrafo 1 determini una differenza fra i divari monetari reali nel settore delle carni suine, da un lato, e in quello dei cereali, dall'altro, superiore a:
- 8,000 punti per quanto riguarda gli Stati membri che mantengono le proprie monete entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %,
- 7,000 punti per quanto riguarda gli altri Stati membri,
il tasso di conversione agricolo è fissato dalla Commissione e, in caso di riallineamento nel quadro del sistema monetario europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85, in funzione di uno scarto monetario reale pari a quello del settore dei cereali diminuito del numero di punti di cui trattasi. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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