Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è così modificato:

In vigore dal 18 ott 1991
1. All': - il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il burro di cui all' è venduto franco partenza magazzino ad un prezzo pari al prezzo d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 804/68, applicabile il giorno della stipulazione del contratto di vendita, ridotto di 191 ECU/100 kg, ai fini della sua trasformazione in burro concentrato con un tenore di materie grasse pari o superiore al 96 %. »; - al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo di « 200 ecu » è sostituito da quello di « 210 ecu ». 2. All'articolo 2 bis è aggiunto il seguente paragrafo 10: « 10. La conversione in moneta nazionale della cauzione di cui al paragrafo 5 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare. » 3. All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: « Fino al 31 dicembre 1991 gli imballaggi prestampati di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (*) possono essere utilizzati per conformarsi ai requisiti di cui ai commi primo e secondo, cancellando con un timbro od un'etichetta incollata il riferimento al regolamento (CEE) n. 429/90. (*) GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8. » 4. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: « La conversione in moneta nazionale del prezzo di vendita ottenuto in applicazione dell', paragrafo 1 e della cauzione di destinazione di cui all', paragrafo 4 si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della stipulazione del contratto di vendita. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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