Art. 2

In vigore dal 18 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 30. (4) GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 23. (5) GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 17. (6) GU n. L 222 del 10. 8. 1991, pag. 32. (7) GU n. L 241 del 30. 8. 1991, pag. 20.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/3059 | Portale Normativo