Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1836/82 è così modificato:
In vigore dal 17 ott 1991
1) All'articolo 13, paragrafo 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
« Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione da parte dell'offerente di una cauzione pari a:
- 5 ECU/t se si tratta di vendite per l'esportazione, e
- da 5 a 10 ECU/t da stabilirsi dallo Stato membro interessato, per le vendite sul mercato comunitario. »
2) All'articolo 16 il terzo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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