Art. 2
In vigore dal 17 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1991. Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8. (2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9. (3) GU n. L 371 del 31. 12. 1990, pag. 31.
Storico versioni
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