Art. 2

In vigore dal 7 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 11. (3) GU n. L 254 del 14. 9. 1988, pag. 9. (4) GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 26.
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