Art. 9

In vigore dal 4 ott 1991
1. Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce - in particolare i rischi di perdita o di deterioramento - sino alla fase di fornitura indicata all', paragrafo 2. 2. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione gli rimborsa le spese supplementari dietro presentazione dei documenti giustificativi. 3. L'aggiudicatario si fa rilasciare dalle autorità albanesi un certificato attestante la presa in consegna del quantitativo fornito. 4. Le modalità di rilascio del certificato di presa in consegna vengono definite secondo la procedura illustrata all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 5. Le spese di fornitura vengono rimborsate per il quantitativo indicato nei certificati di presa in consegna, senza alcuna trattenuta per i cali normali.
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