Art. 2

In vigore dal 1 ott 1991
All', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il termine « Messico » è soppresso. All', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il trattino seguente è soppresso: « - 26,7 % per i filati detti PTY originari del Messico. I dazi seguenti si applicano ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate: - Celanese Mexicana SA, México: 15,9 % - Fibras químicas SA, Monterey: 5,8 % - Kimex SA, México: 18,7 % » Le restanti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3905/88 rimangono invariate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2899 | Portale Normativo