Art. 2

In vigore dal 1 ott 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 9 settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 45. (4) GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 29.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2891 | Portale Normativo