Art. 1
In vigore dal 27 set 1991
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio di girasole raffinato da fornire ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
Storico versioni
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