Art. 3

In vigore dal 27 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o ottobre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. ALLEGATO Coefficienti « k » di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili Prodotti « k » Frumento tenero panificabile 0,55 Frumento tenero non panificabile 0,55 Orzo 0,55 Segala 0,55 Frumento duro 0,55 Granturco 0,55 Sorgo 0,55 Risone 0,50 Girasole 0,50 Colza, ravizzone 0,50 Olio d'oliva - Comunità senza Spagna 0,45 - Spagna 0,35 Zucchero 0,50 Burro 0,55 Latte scremato in polvere 0,50 Carni bovine 0,55 Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1) 0,75 Tabacco 0,65 (1) GU n. L 84 du 27. 3. 1987, pag. 1. ALLEGATO Coefficienti « k » di deprezzamento (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78) da applicare ai valori d'acquisto mensili Prodotti « k » Frumento tenero panificabile 0,55 Frumento tenero non panificabile 0,55 Orzo 0,55 Segala 0,55 Frumento duro 0,55 Granturco 0,55 Sorgo 0,55 Risone 0,50 Girasole 0,50 Colza, ravizzone 0,50 Olio d'oliva - Comunità senza Spagna 0,45 - Spagna 0,35 Zucchero 0,50 Burro 0,55 Latte scremato in polvere 0,50 Carni bovine 0,55 Alcole di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (1) 0,75 Tabacco 0,65 (1) GU n. L 84 du 27. 3. 1987, pag. 1.
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