Art. 3

In vigore dal 24 set 1991
Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle competenti autorità degli Stati membri in data 26 e 27 settembre 1991. Dette autorità trasmettono le domande alla Commissione entro le ore 12.00 del 30 settembre 1991, distinguendo i quantitativi richiesti ai sensi della lettera a) dell', paragrafo 3, da quelli richiesti ai sensi della lettera b).
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