Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

In vigore dal 19 set 1991
1. all', paragrafo 2, la cifra « 13,25 » è sostituita dalla cifra « 14,25 »; 2. all', paragrafo 2, lettera e), la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 1,08 »; 3. all'articolo 4, paragrafo 1, la cifra « 7,45 » è sostituita dalla cifra « 8,00 »; 4. nell'allegato B, il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: « 3. Coefficienti relativi alla differenza di grado del cotone sgranato ottenuto, rispetto alla qualità tipo: Grado % del prezzo da aggiungere % del prezzo da detrarre 3 e 3,5 6 4 3,5 4,5 1,5 5 - 5,5 2 6 5,0 6,5 8,0 7 12,0 8 17,0 9 23,0 Ove la qualità del cotone non sgranato non raggiunga il grado 9, il prezzo viene concordato dalle parti contraenti. »
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