Art. 2

In vigore dal 17 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1. (5) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31. (6) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57. (7) GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23. (8) GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 11.
Storico versioni

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