Art. 2
In vigore dal 13 set 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1991.
Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11.10.1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30.12.1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10.1.1987, pag. 1. (4) GU n. L 187 del 13.7.1991, pag. 21. (5) GU n. L 42 del 15.2.1991, pag. 9.
ALLEGATO
I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: >PIC FILE= "T0048495">
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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