Art. 1

In vigore dal 12 set 1991
Si ritiene che le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1991. La pesca della passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2717 | Portale Normativo